Formazione 4.0 - requisiti

Formazione 4.0 - requisiti

di Ciro Camardella -
Numero di risposte: 4

Buongiorno a tutti,

il MISE nella circolare 3 dicembre 2018, n. 412088 ha imposto questi paletti. 
Non so se ci siano state delle evoluzioni in questi 3 anni.

Come secondo voi come tecnicamente potrebbero soddisfare i requisiti nelle seguenti  tipologie di corsi?

1. Formazione sincrona (docente che fa lezione ad una classe con Moodle e Zoom)
2. Formazione parzialmente sincrona: alcune ore di lezione in sincrono e altre lasciate al discente come studio autonomo su Moodle
3. Formazione totalmente asincrona (lezioni on line registrate)

Per quanto riguarda il punto 1 e punto 2, ho acquistato una licenza Zoom per avere il log dei collegamenti live dei discenti e uso un plugin che mi dia lo storico dei collegamenti sulla piattaforma Moodle. Può bastare?

Per quanto riguarda il punto 3 stavo pensando a H5P con quiz in mezzo, ma non so come si possano rispettare i requisiti imposti (4 quiz all'ora in tempi casuali con domande prese da un repository e sempre diverse; se si sbaglia la risposta si deve tornare al punto precedente e rispondere ad una domanda differente dalla precedente).

Qualcuno ha seguito questo problema e se si come lo ha risolto?

Vi lascio la circolare di seguito.


Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli. 

Molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”. Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”. Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Agli effetti della concessione dell’agevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla. È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare. Si richiede inoltre che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola. Ciò precisato, si osserva però che la descritta architettura e le indicate modalità di verifica della partecipazione del personale dipendente potrebbero non corrispondere pienamente a quelle già adottate dalle imprese in relazione a corsi di formazione già svolti in modalità “e-learning”. Si ritiene, pertanto, che le indicazioni fornite si rendano applicabili alle attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare; fermo restando comunque, per le attività già svolte in precedenza, il rispetto, con modalità equivalenti o analoghe a quelle ora specificate, dell’onere documentale posto dall’articolo 6, comma 3, del decreto attuativo concernente la redazione e la conservazione dei registri nominativi. In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di sottoscrizione congiunta dei registri nominativi da parte del personale discente e docente o tutor o del soggetto formatore esterno all’impresa, considerando che in caso di auto-formazione il docente è sostanzialmente sostituito, per così dire, dalla piattaforma web, si ritiene sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative.

Media dei voti:  -
In riposta a Ciro Camardella

Ri: Formazione 4.0 - requisiti

di luca esposito -

Salve è riuscito ad implementare qualcosa?

grazie

In riposta a luca esposito

Ri: Formazione 4.0 - requisiti

di Ciro Camardella -
No. Tutti i requisiti non sono rispettabili.
Qualcosa si può fare con H5P per i video, ma non si rispetta comunque la casualità.

Secondo me chi ha predisposto le regole non ha mai insegnato: come faccio a mettere un test in un punto casuale del testo senza considerare il contesto del corso?

Valutavo anche che questo vale per i corsi registrati. In altri tipi di corsi non ha senso.
In riposta a Ciro Camardella

Ri: Formazione 4.0 - requisiti

di Sergio Rabellino -
Immagine Particularly helpful Moodlers Immagine Plugin developers
Il problema è ancor più a monte: "riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime.".
Non interessa minimamente la formazione (che si verifica tramite valutazione) ma la presenza (con indicazioni assurde e spesso irrealizzabili, perchè pensati da chi non ha competenze tecniche sul web).
In un mondo pensato per valutare la presenza e non la competenza, l'elearning ci sta stretto.